Sez. 1, Ordinanza n. 5824 del 15/03/2026 (Rv. 678470-01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Regione Sicilia - Arbitrato negli appalti pubblici - Richiamo al capitolato generale - Insufficienza del rinvio formale - Fonte legislativa dell'arbitrato in Sicilia - Derogabilità del giudizio arbitrale.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
Nei contratti pubblici di appalto stipulati nella Regione Sicilia, il richiamo formale a una norma del capitolato generale delle opere pubbliche ex d.P.R. n. 1063 del 1962, non è idoneo a fondare la volontà delle parti di devolvere le relative controversie agli arbitri, poiché fonte diretta dell'arbitrato in Sicilia è costituita dalle leggi regionali in materia (artt. 9 della l.r. n. 21 del 1973, e 32, comma 1, della l.r. n. 21 del 1985, che richiamano il d.P.R. n. 1063 del 1962 e la l. n. 741 del 1981, per come modificata dalla sentenza della Corte cost. n. 152 del 2006), con la conseguenza che il richiamo al capitolato generale, ratione temporis vigente, implica l'applicabilità delle richiamate disposizioni normative che consentono alle parti, in deroga al giudizio arbitrale, di adire l'autorità giudiziaria.
DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9, Legge Reg. Sicilia 29/04/1985 num. 21 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)