Sez. 2 - , Ordinanza n. 18579 del 30/06/2023 (Rv. 668392 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Scambio di missive con proposta e accettazione di deferimento della controversia ad arbitri - Validità - Fattispecie.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA
Il requisito della forma scritta "ad substantiam", richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo esso realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri. (Fattispecie relativa ad un contratto di fornitura di olio fondato su un ordine di acquisto seguito da accettazione contenente una clausola di arbitrato irrituale, alla quale aveva fatto seguito la conferma dell'ordine da parte dell'acquirente con espressa menzione di tale clausola).
Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)