Sez. 1, Sentenza n. 2256 del 02/02/2007 (Rv. 595059 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA | Volontà negoziale - Manifestazione - Dichiarazioni delle parti contenute in documenti separati - Scambio di missive con proposta e accettazione di deferimento della controversia ad arbitri - Validità - Fattispecie.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORMA
Il requisito della forma scritta "ad substantiam" richiesto per la validità del compromesso e della clausola compromissoria non postula che la volontà negoziale sia indefettibilmente espressa in un unico documento recante la contestuale sottoscrizione di entrambe le parti, potendo realizzarsi anche con lo scambio delle missive contenenti rispettivamente la proposta e l'accettazione del deferimento della controversia ad arbitri, dovendosi interpretare la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale e la relativa accettazione come concorde volontà di compromettere la lite in arbitri (nel caso di specie, nell'ambito di un contratto d'appalto il cui capitolato speciale conteneva una clausola compromissoria, una delle parti aveva nominato il suo arbitro e l'altra, in adesione all'iniziativa, aveva nominato il proprio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)