Sez. L, Sentenza n. 6148 del 20/03/2006 (Rv. 588391 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla indennità di esclusività spettante ai medici del Servizio Sanitario Nazionale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione salvo che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità di alcun vizio nella sentenza di merito che, in relazione al CCNL per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ne aveva interpretato l'art. 5, che prevede il riconoscimento di una indennità di esclusività in favore di chi abbia prestato una attività lavorativa esclusiva a tempo determinato o indeterminato per oltre cinque anni in favore del SSN, come facente riferimento esclusivamente ad attività inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, e non anche a forme di collaborazione autonoma, quali quelle del professionista che eserciti, fuori dall'orario di servizio, attività professionale intramuraria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)