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Sez. L, Sentenza n. 12839 del 03/09/2003 (Rv. 566516 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla disciplina introdotta dal CCNL 26 novembre 994 per i dipendenti postali.
Stato
decisa il 2003-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566516-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione salvo che per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione.(Nel caso di specie la S.C. ha trovato esente da vizi della motivazione la sentenza del giudice di merito che, in riferimento al CCNL 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste italiane, aveva ritenuto che l'inquadramento nelle nuove aree sarebbe stato effettuato a partire dal 15 febbraio 1995, e che fino a tale data restavano in vigore le precedenti categorie, con la conseguenza che i ricorrenti, vincitori di un concorso interno con il quale erano passati dal VI al VII livello prima del 15 febbraio 1995, erano transitati direttamente dalla precedente categoria nell'area quadri di secondo livello, senza transitare nell'area operativa, e non avevano diritto al cosiddetto "assegno 71", spettante come differenza tra il livello stipendiale dell'ex VI categ. e lo stipendio base spettante nell'area operativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 24/11/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)