Sez. L, Sentenza n. 24221 del 13/11/2014 (Rv. 633602 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ragionieri e periti commerciali - Trattamenti pensionistici successivi al 1° gennaio 2007 - Liquidazione - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
In materia di pensioni di anzianità dei ragionieri e dei periti commerciali, la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella formulazione modificata dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38 com. 2, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 488 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)