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Sez. U, Sentenza n. 17742 del 08/09/2015 (Rv. 636248 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Ragionieri e periti commerciali - Trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 - Liquidazione - Normativa regolamentare interna adottata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636248-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 (quale la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1° gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995 riformulato dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario, impone solo di aver presente - e non di applicare in modo assoluto - il principio del "pro rata", in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006 e che, in forza dell'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, si intendono legittimi ed efficaci purché siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 763 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 488 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)