Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 09/12/1966 (Rv. 325467 - 01)
FALLIMENTO - MASSA ATTIVA E PASSIVA - ACQUISIZIONE DI ATTIVITA - INERZIA DEL CURATORE - SURROGAZIONE DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - MASSA ATTIVA E PASSIVA - ACQUISIZIONE DI ATTIVITA - INERZIA DEL CURATORE - SURROGAZIONE DEI CREDITORI - INAMMISSIBILITA.*
Il creditore concorrente non puo sostituirsi al curatore del fallimento, adducendo la inerzia dello stesso per far valere diritti spettanti al fallito o per esperire, in via principale od in via di intervento, azioni dirette alla realizzazione dell'attivo fallimentare, ma puo solo ricorrere al giudice delegato ed eventualmente al tribunale fallimentare, perche venga opportunamente controllato l'operato del curatore stesso. Conf. 658-61.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)