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Sez. 1, Sentenza n. 2564 del 28/04/1981 (Rv. 413341 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - DIRITTO DEL CREDITORE DI FAR VALERE LA SIMULAZIONE DEGLI ATTI DEL DEBITORE - ESTINZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - SUSSISTENZA - CONTRASTO CONSEGUENTE CON GLI ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413341-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - DIRITTO DEL CREDITORE DI FAR VALERE LA SIMULAZIONE DEGLI ATTI DEL DEBITORE - ESTINZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE - SUSSISTENZA - CONTRASTO CONSEGUENTE CON GLI ARTT 3 E 24 COST - ESCLUSIONE.*

Poiche a seguito della dichiarazione di fallimento nelle controversie in corso relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore (art 43 legge fallimentare) ed in considerazione del divieto di iniziare o proseguire sui beni compresi nel fallimento qualsiasi Azione esecutiva individuale (art 51 legge fallimentare), il creditore perde il diritto di far valere la simulazione degli Atti del debitore, la quale puo essere fatta valere esclusivamente dal curatore. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art 3 cost dal momento che tutti i creditori del fallito si trovano nella stessa condizione, mentre la pretesa disparita di trattamento nei confronti dei creditori di soggetto non fallito si giustifica per la tutela di interessi generali e pubblici connessi con la funzione e le finalita della procedura concorsuale. Ne viola l'art 24 cost in quanto l'Esercizio del diritto di difesa, lungi dall'essere impedito e solamente disciplinato con riguardo alle esigenze pubblicistiche del processo fallimentare ed inoltre tale disciplina, attraverso il previsto controllo sull'operato del curatore, attraverso il comitato dei creditori, il giudice delegato ed il tribunale (artt 41, 25, 23 legge fallimentare) nonche il potere di reclamo relativamente a tale operato, tutela il creditore anche per quanto attiene l'eventuale inerzia del curatore. (V 4377/79, mass n 400901; (V 2995/78, mass n 392437; (V 2108/71, mass n 352825; (V 2884/66, mass n 325467).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 36, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 36, Legge Falliment. art. 41 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 41 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)