Sez. 1, Sentenza n. 8105 del 14/06/2000 (Rv. 537584 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE | Divieto di pattuizioni dirette a rendere obbligatoria la revisione - Introduzione ad opera della legge n. 37 del 1973 - Pattuizione derogatrice - Nullità - Efficacia retroattiva della legge - Esclusione - Applicabilità ai soli contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge - Effetti - Patti in deroga anteriori alla legge n. 37 - Applicabilità ai lavori da eseguire o eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - REVISIONE - IN GENERE
In tema di appalti di opere pubbliche, la legge n.37 del 1973, riconoscendo alla P.A. la facoltà di concedere la revisione dei prezzi nonostante qualsiasi patto in deroga, ha vietato le pattuizioni, consentite, invece, sulla base della disciplina previgente di cui al D.Lgs. C.P.S. n. 1501 del 1947, dirette a rendere obbligatoria la revisione stessa, affette, pertanto, da nullità. Peraltro, detta normativa, non avendo efficacia retroattiva, è applicabile solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre i patti in deroga anteriori alla legge n. 37 del 1973 non perdono valore per i lavori da eseguire o eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge stessa.
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1973 num. 37, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/06/1947 num. 1501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)