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Sez. U, Sentenza n. 4873 del 14/05/1998 (Rv. 515448 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalto di opera pubblica - Prezzo - Revisione - Nel regime anteriore alla legge n. 19 del 1994 - Situazione soggettiva del privato - Interesse legittimo - Limiti - Pattuizioni relative al riconoscimento della revisione - Periodo successivo alla legge n. 37 del 1973 Disciplina convenzionale del compenso - Divieto - Patti stipulati in violazione del divieto - Nullità - Rilievo incidentale della stessa da parte del giudice amministrativo - Giudizio arbitrale - Deferibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515448-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

La situazione soggettiva di interesse alla revisione del prezzo dell'appalto di opere pubbliche in quanto correlata alla facoltà riconosciuta dalla legge all'amministrazione appaltante (D.L.C.p.S. 6 dicembre 1947 n. 1501) ha, sino all'entrata in vigore dell'art. 3 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modifiche nella legge 8 agosto 1992 (che tale facoltà ha soppresso sostituendola con il meccanismo di adeguamento all'inflazione previsto dall'art. 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109) natura di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo, ed acquista, per contro, consistenza di diritto soggettivo solo dopo che l'amministrazione abbia positivamente esercitato il suo potere di accordare la revisione. La suddetta facoltà, inoltre, una volta entrata in vigore la legge 22 gennaio 1973 n. 37 che ha vietato ogni genere di patti incidenti su questo aspetto del rapporto, non può più formare oggetto di disciplina convenzionale (consentita per contro nel periodo anteriore alla detta legge) con la conseguenza che la domanda mirante all'accertamento del diritto al compenso revisionale, se fondata su contratti successivi alla cit. legge n. 37 del 1973 contenenti pattuizioni che comportano il riconoscimento del diritto al compenso, rientra nella competenza del giudice amministrativo (che in via incidentale decide della validità di tali pattuizioni) e non può quindi essere validamente devoluta alla cognizione degli arbitri.

Riferimenti normativi: Legge 22/01/1973 num. 37, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 26, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)