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Sez. 1, Sentenza n. 1380 del 23/02/1983 (Rv. 426195 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA EFFETTUATA DAL VETTORE, DOPO CHE LA MERCE È GIUNTA ALLO SCALO E PRIMA DELLA CONSEGNA AL DESTINATARIO - ATTIVITÀ ACCESSORIA DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI AL CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426195-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA EFFETTUATA DAL VETTORE, DOPO CHE LA MERCE È GIUNTA ALLO SCALO E PRIMA DELLA CONSEGNA AL DESTINATARIO - ATTIVITÀ ACCESSORIA DELLE OBBLIGAZIONI INERENTI AL CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO - EFFETTI E CONSEGUENZE.*

In tema di trasporto aereo internazionale di merci, la custodia cui il vettore provvede, dopo che la merce è giunta allo scalo, costituisce un accessorio delle obbligazioni inerenti al contratto di trasporto aereo, che viene definitivamente adempiuto con la consegna al destinatario (artt. 951 cod. nav. E 18 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 841), sicché l'Azione da quest'ultimo (e dall'assicuratore, in via di surrogazione) proponibile in caso di mancata consegna è soggetta alla disciplina propria del contratto di trasporto, e non di quello di deposito, anche se la perdita si verifica nella fase di quella custodia finalizzata alla consegna.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Navig. art. 951, Tratt. Internaz. 12/10/1929 num. 18, Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)