Sez. U, Sentenza n. 10728 del 28/10/1998 (Rv. 520168 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Gestione di scuole - Natura privatistica o pubblicistica del rapporto di lavoro con i dipendenti - Presupposti.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Con riferimento all'attività di insegnamento e di istruzione svolta in regime di subordinazione nei confronti di un ente pubblico non economico occorre - per escludere che tale attività rientri negli scopi pubblicistici dell'ente e per sostenere la natura privata dei rapporti di lavoro - accertare nella scuola gestita dall'ente pubblico un'autonoma struttura, con una distinta organizzazione, con proprio personale e specifici mezzi e con autonomia contabile, finanziaria e patrimoniale; si ha invece un'attività di natura pubblicistica allorché l'attività di gestione della scuola si svolga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente medesimo, con gli strumenti propri dell'azione amministrativa, e, per conseguenza, non dia vita ad un'autonoma struttura di tipo imprenditoriale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)