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Sez. U, Sentenza n. 3426 del 10/05/1988 (Rv. 458789 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONI DI SCUOLE O ASILI - NATURA PUBBLICISTICA - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1988-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458789-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - GESTIONI DI SCUOLE O ASILI - NATURA PUBBLICISTICA - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'attività di gestione da parte di un ente pubblico non economico, di scuole od asili, è di natura pubblicistica quando, indipendentemente dalla correlazione con i fini istituzionali dell'ente, si svolga nell'ambito dell'organizzazione tipica e fondamentale dell'ente medesimo con gli strumenti propri dell'Azione amministrativa ed in vista di fini sociali cui questa è diretta, e non dia quindi vita ad autonoma struttura di tipo imprenditoriale, come tale rivolta al procacciamento di entrate remunerative dei costi. Pertanto, le prestazioni lavorative effettuate con continuità e vincolo di subordinazione, nonché con inserimento del dipendente nella detta organizzazione pubblicistica, danno luogo ad un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando irrilevanti in contrario sia la Mancanza di un formale atto di nomina sia la qualificazione giuridica delle parti conferita al rapporto sia, infine, la circostanza che l'assunzione sia stata effettuata a termine ed annualmente rinnovata. (Conf 4060/84, mass n 436029).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)