Sez. 5 - , Ordinanza n. 11487 del 03/05/2023 (Rv. 667854 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Misura di prevenzione patrimoniale - Provvedimento di confisca - Annullamento da parte della Corte d'appello - Effetti - Tributi emergenti da dichiarazioni annuali - Omesso versamento dell'amministratore giudiziario per impossibilità - Soggetto tenuto al pagamento - Contribuente - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In tema di assoggettamento del patrimonio del contribuente a misura di prevenzione, ai sensi della l. n. 575 del 1965 e succ. mod., qualora il provvedimento di confisca "medio tempore" emesso dal Tribunale sia stato annullato dalla Corte d'appello, tenuto all'assolvimento delle obbligazioni scaturenti dall'omesso versamento di tributi risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario, che non abbia potuto provvedere ai pagamenti, è il contribuente; infatti, non avendo quest'ultimo dismesso la titolarità del diritto, l'amministrazione del compendio - attivata sul fondamento dell'originario sequestro e destinata a spiegare efficacia sino alla definitività della decisione sulla revoca - deve ritenersi svolta "in incertam personam" o per conto di chi spetta, e dunque anche nell'interesse del contribuente, una volta che, per effetto della revoca, sia restituito "in bonis".
Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 28, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)