Sez. 5 - , Ordinanza n. 8383 del 23/03/2023 (Rv. 667098 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.c. e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Totalità delle partecipazioni di una società ed intero compendio aziendale - Soggetti passivi delle imposte - Custode giudiziario ed imprenditore sequestratario - Fondamento - Obbligo di dichiarazione per le rispettive porzioni di esercizio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE
In caso di sequestro preventivo della totalità delle partecipazioni di una società e dell'intero suo compendio aziendale, disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 356 del 1992, il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dal giorno dell'esecuzione della misura e, di conseguenza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo dichiarativo relativo all'anno in cui la misura ha avuto esecuzione (da assolversi nell'anno successivo) sono soggetti passivi delle imposte e obbligati a presentare la dichiarazione sia l'imprenditore destinatario del sequestro, sia il custode giudiziario per le rispettive porzioni d'esercizio, distintamente tenuti alla presentazione di corrispondenti dichiarazioni parziali.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)