Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14518 del 15/07/2016 (Rv. 640491 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di concordato preventivo - Pendenza, innanzi a diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo, di procedimento prefallimentare in danno del debitore - Rapporto di continenza - Configurabilità - Conseguenze - Art. 39, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Competenza territoriale ex art. 161 l.fall - Inderogabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
La domanda di concordato preventivo proposta dal debitore quando sia già pendente, a suo carico, un procedimento prefallimentare innanzi ad un diverso ufficio giudiziario competente a deciderlo, spetta alla cognizione di quest'ultimo, atteso che tra la prima e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza per specularità, sicché trovano applicazione le disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c., non stabilendo, peraltro, l'art. 161 l.fall. l'inderogabilità della competenza territoriale ivi prevista per la domanda suddetta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 9 bis, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)