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Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 (Rv. 635324 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Domanda di concordato preventivo e istanza di fallimento - Rapporto di continenza - Conseguenze - Riunione - Procedimenti pendenti davanti a giudici differenti - Applicazione dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2015-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635324-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 273, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 9, Legge Falliment. art. 9 bis, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)