Sez. 5, Sentenza n. 7802 del 03/04/2006 (Rv. 590532 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Valore della lite - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, con riguardo alla definizione agevolata delle liti pendenti regolata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la disposizione, di carattere definitorio, del comma 3, lettera c), secondo la quale per "valore della lite da assumere a base del calcolo per la definizione" va intesa non l'imposta definita dal giudice tributario, di primo o di secondo grado, bensì "l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado", al netto degli interessi, dell'indennità di mora e delle sanzioni, va coordinata con quelle dei commi 1 e 3, lettera a), ultimo periodo, in virtù delle quali la definizione agevolata è concessa per le liti fiscali "pendenti", tali essendo quelle che, alla data del 29 settembre 2002, non erano ancora definite con sentenza passata in giudicato (fattispecie relativa a controversia nella quale, essendo stata pubblicata nel 1998 - e non impugnata dall'amministrazione erariale - la sentenza di secondo grado che aveva parzialmente accolto l'appello del contribuente, con relativa riduzione della pretesa fiscale, si era formato il giudicato ed era cessata la pendenza della lite relativamente alle somme inizialmente richieste dall'ufficio a titolo d'imposta, sicché la lite tuttora pendente, ai fini dell'applicazione del condono, era soltanto quella relativa alla differenza d'imposta dovuta dalla ricorrente - rispetto alla pretesa originaria del fisco -, nei termini stabiliti nella sentenza della commissione tributaria regionale).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)