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Sez. 5, Sentenza n. 7788 del 03/04/2006 (Rv. 590085 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - "Valore della lite" - Determinazione - Importo delle sanzioni "collegate al tributo" - Base di calcolo - Esclusione - Collegamento - Nozione.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590085-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, con riguardo alla definizione delle liti pendenti regolata dall'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il "valore della lite" da assumere a base del calcolo per la definizione, ai sensi del comma 3, lettera c), è rappresentato dall'importo dell'imposta soggetto a contestazione in primo grado, "al netto.delle eventuali sanzioni collegate al tributo", senza che sia richiesto, per la sussistenza di detto "collegamento" , che il provvedimento d'irrogazione della sanzione sia "fisicamente" contiguo a quello di accertamento e liquidazione dell'imposta evasa (ipotesi, anzi, positivamente esclusa dalla norma, che dispone di non tener conto neppure delle sanzioni irrogate con separato provvedimento, se sono comunque collegate al tributo). Ne consegue che, quando la pretesa fiscale di una maggiore imposta sia venuta meno per qualsiasi ragione (nella specie, per compensazione), la sanzione per infedele dichiarazione non cessa di essere "collegata" al tributo da cui dipende, e non è dunque passibile di calcolo per l'applicazione del beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 com. 3 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)