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Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 08/03/2001 (Rv. 544581 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Nullità del giudizio arbitrale - Impugnazione della parte soccombente - Richiesta di rimborso delle spese di assistenza e difesa nel giudizio arbitrale - Onere di documentazione - Necessità - Fondamento - Liquidazione "ex officio iudicis" - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544581-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La parte soccombente nel giudizio arbitrale, che abbia impugnato per nullità il lodo e che intenda conseguire il rimborso delle spese di assistenza e difesa sostenute in quel giudizio, proponendo la relativa domanda di condanna, ha l'onere di documentarle, non potendo, all'uopo, soccorrere il potere officioso del giudice - che trova giustificazione nello speciale ruolo assegnato al patrocinio del difensore nel processo dinanzi all'autorità giudiziaria - poiché nel procedimento arbitrale, non vigendo l'onere del patrocinio, il rapporto tra la parte ed il difensore, il cui ministero è soltanto eventuale, si svolge sul piano contrattuale - meramente privatistico - del mandato con rappresentanza, senza, peraltro, implicare alcuna forma di "costituzione" in senso proprio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)