Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 24/07/1964 (Rv. 302901 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - SCONTO - IN GENERE - NOZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CREDITO SCONTATO DA PARTE DEL DEBITORE - OBBLIGHI DELLO SCONTATARIO.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - SCONTO - IN GENERE - NOZIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CREDITO SCONTATO DA PARTE DEL DEBITORE - OBBLIGHI DELLO SCONTATARIO.*
Lo sconto e il contratto col quale la banca anticipa al cliente, previa deduzione di un interesse, normalmente commisurato all'ammontare dell'operazione in ragione di un anno, l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stessò la cessione e da ritenersi fatta 'pro solvendò, ed importa, pertanto, per lo scontatario, in caso di mancato pagamento del credito scontato da parte del debitore, l'Obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di anticipazione sotto la condizione risolutiva del mancato incasso. (V. 1659/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)