Sez. 1, Sentenza n. 8128 del 10/08/1990 (Rv. 468766 - 01)
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - DIRITTO DELLA BANCA DI OTTENERE DAL CLIENTE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ANTICIPATA - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULLA BANCA.*
CONTRATTI BANCARI - SCONTO BANCARIO - IN GENERE - DIRITTO DELLA BANCA DI OTTENERE DAL CLIENTE LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA ANTICIPATA - OPERATIVITÀ - CONDIZIONE - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SULLA BANCA.*
In tema di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'erogazione. Pertanto, spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo. (V 1465/75, mass n 375042; (V 2018/64, mass n 302901).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1858, Cod. Civ. art. 1859, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)