Sez. L, Sentenza n. 7038 del 28/11/1986 (Rv. 449113 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - RETTIFICHE SUCCESSIVE - INFLUENZA SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ERRORE DELL'INPS DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - RETTIFICHE SUCCESSIVE - INFLUENZA SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ERRORE DELL'INPS DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA.*
L'art. 80, terzo comma, R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - che prevede che le rettifiche successive alla definitiva assegnazione della pensione non hanno effetto sui pagamenti già effettuati - costituisce deroga al generale principio della ripetibilità dello indebito (art. 2033 cod. civ.) e trova applicazione ogni qual volta ricorra un errore dell'INPS di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dipendente, relativo alla liquidazione della pensione, sempre che non sia ascrivibile a dolo dell'interessato, consegue che la norma è applicabile anche nell'ipotesi in cui l'errore dell'istituto sia stato determinato dal datore di lavoro, il quale abbia comunicato all'istituto medesimo dei dati salariali erronei, provvedendo solo in un secondo momento a rettificarli e determinando in tal modo un'inesatta (ancorché non definitiva) assegnazione della pensione. (Conf 5569/85, mass n 442761).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)