Sez. L, Sentenza n. 5569 del 13/11/1985 (Rv. 442761 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - RETTIFICHE SUCCESSIVE - INFLUENZA SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ERRORE DELL'INPS DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEFINITIVA ASSEGNAZIONE DELLA PENSIONE - RETTIFICHE SUCCESSIVE - INFLUENZA SUI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ERRORE DELL'INPS DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO - RILEVANZA.*
L'art. 80, terzo comma, R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 - che prevede che le rettifiche successive alla definitiva assegnazione della pensione non hanno effetto sui pagamenti già effettuati - costituisce deroga al generale principio della ripetibilità dello indebito (art. 2033 cod. civ.) e trova applicazione ogni qual volta ricorra un errore dell'INPS di qualsiasi natura e da qualsiasi causa dipendente, relativo alla liquidazione della pensione, sempre che non sia ascrivibile a dolo dell'interessato. Consegue che la norma è applicabile anche nell'ipotesi in cui l'errore dell'istituto sia stato determinato dal datore di lavoro. (V 5759/84, mass n 437428; (Conf 6053/84, mass n 437713).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)