Sez. 2, Sentenza n. 407 del 07/02/1968 (Rv. 331405 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE; QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIA E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO RILASCIATA DAL DIPENDENTE; QUALIFICAZIONE E VALORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Spetta all, interprete stabilire se una determinata dichiarazione rilasciata dal lavoratore al datore costituisca unicamente ricevuta a saldo, impugnabile quindi oltre i ristretti limiti di tempo stabiliti dall, art. 2113 cod.civ., ovvero abbia anche il contenuto negoziale della rinuncia o della transazione. Ed il valutare in concreto se la dichiarazione, pur presentandosi formalmente come una semplice quietanza, contenga gli estremi della rinuncia o della transazione integra un apprezzamento di merito, insuscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, salvo che sotto il profilo della violazione delle norme di ermeneutica ovvero della insufficienza ed incoerenza logica della motivazione. Conforme alla sentenza n. 1627-66, massima n. 323228.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)