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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24112 del 25/11/2015 (Rv. 637713 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI | Socio accomandante receduto - Estensione di fallimento - Termine annuale - Decorrenza - Dalla pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637713-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ E DEI SOCI

Ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, l'accomandante che abbia violato il divieto previsto dall'art. 2320 c.c. assume uno "status" equiparabile a quello dell'accomandatario occulto. Ne consegue che, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il termine annuale ex art. 147 l.fall. non decorre dalla data del recesso, né da quella della dichiarazione di fallimento della società, che non scioglie il vincolo tra i soci, ma dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2290, Cod. Civ. art. 2320

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)