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Sez. 1, Sentenza n. 1046 del 21/01/2015 (Rv. 634012 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della quota - Opponibilità ai terzi - Condizioni - Pubblicità ex art. 2290, secondo comma, cod. civ. - Mancata iscrizione della compravendita nel registro delle imprese - Estensione del fallimento al socio cessato - Possibilità.
Stato
decisa il 2015-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634012-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

Lo scioglimento del singolo rapporto sociale per alienazione della partecipazione del socio, di cui non sia stata data adeguata pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, secondo comma, cod. civ., mediante iscrizione nel registro delle imprese, è inopponibile ai terzi, producendo i suoi effetti solo in ambito societario, e, come tale, non preclude l'estensione del fallimento al socio stesso, ex art. 147 legge fall., malgrado l'essere avvenuta la vendita della quota oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento deve considerarsi ancora in essere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2290 com. 2, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)