Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 26/10/1968 (Rv. 336817 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - LITISCONSORZIO NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - LITISCONSORZIO NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 102 cod. proc. civ. - secondo cui si ha litisconsorzio necessario quando la decisione non puo pronunciarsi che in confronto di tutte le parti - comporta per la sua applicabilita che sia stato dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico e indivisibile, per modo che la sentenza, in tanto potra ritenersi utilmente data, in quanto venga pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione non determina la Costituzione di un rapporto unico e inscindibile tra creditori e debitori solidali e non da luogo a litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori, onde ottenere l'adempimento dell'intera prestazione, che, una volta soddisfatta, produce effetti liberatori per tutti i coobbligati, salvo il regolamento dei loro rapporti interni. Conforme alla sentenza n. 1097-68, nella prima parte della massima n.332558' 2476-67, massima n.329774' 1010-67, massima n.327314' 666-67, massima n.326666).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)