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Sez. 1, Sentenza n. 3588 del 26/10/1968 (Rv. 336817 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - LITISCONSORZIO NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336817-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - LITISCONSORZIO NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art. 102 cod. proc. civ. - secondo cui si ha litisconsorzio necessario quando la decisione non puo pronunciarsi che in confronto di tutte le parti - comporta per la sua applicabilita che sia stato dedotto in giudizio un rapporto giuridico plurisoggettivo concettualmente unico e indivisibile, per modo che la sentenza, in tanto potra ritenersi utilmente data, in quanto venga pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto una medesima prestazione non determina la Costituzione di un rapporto unico e inscindibile tra creditori e debitori solidali e non da luogo a litisconsorzio necessario, ben potendo il creditore rivolgersi anche ad uno solo o ad alcuni dei suoi debitori, onde ottenere l'adempimento dell'intera prestazione, che, una volta soddisfatta, produce effetti liberatori per tutti i coobbligati, salvo il regolamento dei loro rapporti interni. Conforme alla sentenza n. 1097-68, nella prima parte della massima n.332558' 2476-67, massima n.329774' 1010-67, massima n.327314' 666-67, massima n.326666).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)