Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 07/04/1971 (Rv. 351035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - RAPPORTO UNICO ED INSCINDIBILE - ESCLUSIONE - PROCESSI SEPARATI E COEVI - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - RAPPORTO UNICO ED INSCINDIBILE - ESCLUSIONE - PROCESSI SEPARATI E COEVI - AMMISSIBILITA.*
L'obbligazione solidale, pur avendo per oggetto una medesima prestazione, da luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, bensi a rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi (come si evince, fra l'altro, dall'art 1306 cod civ che, nel limitare l'efficacia della sentenza pronunciata tra creditore ed uno dei debitori in solido ai soggetti del processo, salva la facolta degli altri debitori di giovarsene, secundum eventum litis, fa intendere l'ammissibilita di piu processi separati ed anche coevi). (V 1970'69, mass n 341156' 3588'68, mass n 336817).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)