Sez. 4, Sentenza n. 551 del 06/07/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157046 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DELLA PERSONA OFFESA O DEL TERZO - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE AI FINI DEL RISARCIMENTO E DELLA PENA - SUSSISTENZA - MANCATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - MOTIVI.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - CONCORSO DI COLPE - CONCORSO DELLA PERSONA OFFESA O DEL TERZO - ACCERTAMENTO - OBBLIGO DEL GIUDICE AI FINI DEL RISARCIMENTO E DELLA PENA - SUSSISTENZA - MANCATA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - MOTIVI.*
In tema di reato colposo, l'accertamento del concorso della persona offesa alla produzione dell'evento lesivo è diretto non solo a stabilire la misura del risarcimento del danno, presupposto del quale è la Costituzione di parte civile, ma anche a determinare l'entità della pena da applicare in concreto. Pertanto, nel procedimento per reato colposo sussiste sempre l'Obbligo del giudice di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, anche in difetto di Costituzione di parte civile, poiché sussiste sempre l'interesse dell'imputato all'accertamento dell'eventuale concorso alla produzione dell'evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere in un successivo giudizio civile per il ristoro dei danni. (V 100187; (V 100446; (V 141656).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 113, Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)