Sez. 3, Sentenza n. 3014 del 17/05/1985 (Rv. 440727 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
L'anticipato versamento di una somma di danaro di una quantità di altre cose fungibili può costituire una caparra confirmatoria ove, nell'intenzione delle parti, dette cose siano date per conseguire gli scopi pratici di cui all'art. 1385 cod. civ., con riferimento anche alle ipotesi di inadempimento del contratto; ne consegue che per il positivo riscontro della predetta qualificazione il giudice del merito è tenuto ad indagare in ordine all'effettiva intenzione delle parti, attraverso l'esame del complessivo regolamento contrattuale dalle stesse voluto, non essendo sufficiente il mero elemento formale della denominazione come "caparra" da quelle adoperata in riferimento al versamento stesso. (V 1729/77, mass n 385444; (V 367/67, mass n 326262).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)