Sez. 1, Sentenza n. 1038 del 03/05/1984 Cc. (dep. 29/06/1984) Rv. 165090 - 01
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - G.I. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - SUSSISTENZA DEL CONFLITTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
COMPETENZA PENALE - CONFLITTI - IN GENERE - NOZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA - G.I. E GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - SUSSISTENZA DEL CONFLITTO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Sussiste conflitto di Competenza unicamente nel caso in cui il giudice del dibattimento, ritenendo che il reato ecceda la propria Competenza per diversa e più grave definizione giuridica del fatto, dissenta dal giudice istruttore che ha disposto il rinvio a giudizio. Ne consegue che, potendo il giudice del dibattimento dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'ordinanza di rinvio a giudizio (o nella richiesta o nel decreto di citazione), non sussiste conflitto quando il giudice del dibattimento, invece di servirsi dei propri poteri di qualificazione giuridica della fattispecie, ritenga, eludendo il conflitto stesso, che, invece, dell'assorbimento dei reati, ritenuto dal giudice istruttore, si tratti di un concorso tra gli stessi. (fattispecie, in tema di bancarotta fraudolenta con appropriazione indebita, ritenuta assorbente, rispetto alla prima, dal G.i. E ravvisata, invece, in concorso dal tribunale). (V mass n 136305, per quanto valga).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 646 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)