diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 1182 del 10/05/1977 Cc. (dep. 27/06/1977) Rv. 136305 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/136305-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Non si ha un provvedimento abnorme, contrario non tanto a singole Disposizioni quanto all'intero sistema processuale, bensi un provvedimento illegittimo ed incompleto, qualora il giudice del dibattimento, dopo aver ritenuto configurabile un reato di Competenza superiore per diversita del fatto ovvero per diversa qualificazione giuridica del fatto, rispetto alla contestazione contenuta nella ordinanza di rinvio a giudizio, si limiti a disporre la trasmissione degli Atti al PM a norma dell'art 477 cod proc pen, anziche procedere ai sensi dell'art 35 cod proc pen, dichiarando con sentenza la propria incompetenza (in caso di diversita del fatto) o sollevando conflitto di Competenza (in caso di diversa definizione giuridica del fatto). Invero, nell'ipotesi di ritenuta diversita del fatto, manca un'espressa declinatoria di Competenza in Forma di sentenza, ma la relativa statuizione e implicitamente contenuta nell'ordinanza di trasmissione degli Atti al PM. E, nell'ipotesi di diversa definizione giuridica del fatto, manca la denuncia di conflitto di Competenza, ma alla stessa puo procedere, ai sensi dello art 53, secondo comma, cod proc pen, il PM, l'imputato o le altre parti private qualora si verifichi una stasi processuale. Ne segue che la erronea applicazione dell'art 477 e la disapplicazione dello art 35 cod proc pen non determinano, nelle ipotesi considerate, la insorgenza di una situazione processuale abnorme, tale da non poter essere ricondotta sui binari della legalita attraverso i normali rimedi previsti dal sistema vigente. (in applicazione di tali principi, il ricorso dell'imputato e stato dichiarato inammissibile sul rilievo che trattavasi di statuizione sostanzialmente relativa alla Competenza come tale inoppugnabile ai sensi dell'art 190, primo capoverso, cod proc pen).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 35, Cod. Proc. Pen. art. 53, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)