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Sez. 3, Sentenza n. 5234 del 23/04/1986 Ud. (dep. 07/06/1986) Rv. 173045 - 01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO ABUSIVO - MISURAZIONE DELLO SCARICO - PRELIEVO A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - SCELTA DEL METODO DI CAMPIONATURA PIÙ OPPORTUNO - POSSIBILITÀ - LIMITE: PRECISA DESCRIZIONE NEL VERBALE.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173045-01

ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO ABUSIVO - MISURAZIONE DELLO SCARICO - PRELIEVO A MONTE DEL PUNTO DI IMMISSIONE - OBBLIGATORIETÀ - ESCLUSIONE - SCELTA DEL METODO DI CAMPIONATURA PIÙ OPPORTUNO - POSSIBILITÀ - LIMITE: PRECISA DESCRIZIONE NEL VERBALE.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la misurazione degli scarichi va eseguita a monte del punto di immissione soltanto quando si tratti di scarico regolamentare. In ogni altra ipotesi le modalità del prelievo possono essere liberamente adottate dall'organo ispettivo in rapporto alla situazione concreta di volta in volta diversa e quindi non astrattamente regolabile. In tal caso unico Obbligo è quello di indicare dettagliatamente in verbale le operazioni espletate, al fine di consentire alle parti il loro vaglio critico ed al giudice gli opportuni apprezzamenti di merito.*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)