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Sez. 3, Sentenza n. 12023 del 09/07/1990 Ud. (dep. 06/09/1990) Rv. 185228 - 01

ACQUE - TUTELA DELL'INQUINAMENTO - MISURAZIONE DEGLI SCARICHI ESEGUITO DOPO IL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO RICETTORE - VALIDITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-09
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185228-01

ACQUE - TUTELA DELL'INQUINAMENTO - MISURAZIONE DEGLI SCARICHI ESEGUITO DOPO IL PUNTO DI IMMISSIONE NEL CORPO RICETTORE - VALIDITÀ - LIMITI.*

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la disposizione, secondo cui la misurazione degli scarichi va fatta subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori, ha lo scopo di assicurare che la potenzialità inquinante del refluo sia accertata prima che questo per effetto di altre immissioni di sostanze inquinanti possa subire modifiche e alterazioni qualitative che rendono incerta la sua composizione chimica ed i suoi caratteri fisici originari, nonché la entità della concentrazione in esso di dette sostanze. Ciò non toglie che il superamento dei limiti di accettabilità dello scarico, possa desumersi da campioni estratti dal refluo anche dopo il suddetto punto, quando per l'esclusiva presenza di esso in tale corpo e per le caratteristiche di quest'ultimo non sia ipotizzabile una modificazione dell'affluente rispetto alla composizione originaria. (V mass n 156213; (V mass n 173045; (V mass n 181042; (Conf mass n 171240).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)