Sez. 5, Sentenza n. 3067 del 08/02/2008 (Rv. 601992 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Applicabilità del termine triennale di documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in possesso della qualità di agricoltori - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8 per cento prevista dall'art. 1 bis della tariffa all. A) al d.P.R. n. 634 del 1972, introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece l'ipotesi in cui l'acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, nell'atto di acquisto, l'intento di acquistarla e - quindi - nel triennio successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)