Sez. 1, Sentenza n. 8796 del 09/09/1997 (Rv. 507726 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE | Terreni agricoli - Acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - Aliquota ridotta - Applicabilità - Condizioni - Applicabilità del termine triennale di documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in possesso della qualità di agricoltori - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 8% prevista dall'art. 1 bis della tariffa all. A) al d.P.R. n. 634 del 1972 introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece l'ipotesi in cui l'acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, nell'atto di acquisto, l'intento di acquistarla, e - quindi - nel triennio successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 bis, Legge 21/02/1977 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)