Sez. L, Sentenza n. 2004 del 12/03/1996 (Rv. 496288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI | Sequenza, secondo il contratto collettivo, di giorni lavorativi e di riposo comportante una maggiore incidenza di giorni di riposo di quella ordinaria - Diritto ad una maggiorazione retributiva per il lavoro prestato nei giorni di riposo aggiuntivi - Condizioni - Fattispecie relativa ad una sequenza di cinque giorni lavorativi ed uno di riposo in un'azienda di pubblici trasporti in concessione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DEI RIPOSI SETTIMANALI
Quando il contratto collettivo preveda una sequenza di giorni di lavoro e di riposo diversa dall'alternanza di sei di lavoro ed uno di riposo (come, per esempio, in caso di orario settimanale distribuito su cinque giorni lavorativi o di orario comportante un giorno di riposo dopo cinque lavorativi), con una maggiore incidenza di riposi rispetto a quella della disciplina legale, per stabilire se i lavoratori abbiano diritto ad una speciale maggiorazione della retribuzione anche per il lavoro prestato nei giorni di riposo ulteriori, deve accertarsi - con valutazione analoga a quella richiesta nel caso di orario giornaliero contrattuale inferiore al limite legale - se le parti stipulanti abbiano inteso prevedere come normale la diversa articolazione temporale dell'obbligazione lavorativa, con esclusione cioè della normale esigibilità della prestazione in giorni destinati al riposo. (Nella specie, rispetto ad un'articolazione contrattuale - in un'azienda concessionaria di un servizio pubblico di trasporti - di una giornata di riposo dopo cinque giorni di lavoro, il giudice di merito aveva computato i mancati riposi, ai fini del riconoscimento di una maggiorazione retributiva, rispetto ad un totale di soli cinquantadue. La S.C. ha annullato la sentenza impugnata per la mancata effettuazione dell'indagine di cui al suindicato principio, precisando che in caso di esito positivo della stessa, il giudice di merito deve verificare se la maggiore gravosità del lavoro prestato oltre la durata normale trovi un'adeguata forma di remunerazione nel già riconosciuto trattamento retributivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36, Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)