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Sez. L, Sentenza n. 920 del 09/02/1990 (Rv. 465221 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465221-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'interpretazione da parte del giudice del merito delle clausole di un contratto collettivo post corporativo e non efficace erga omnes non è censurabile in Sede di legittimità, ove sia sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici e sia immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - giudicando in una controversia tra un marittimo ed una società di navigazione ed interpretando l'art. 3 C.C.n.L. legge 1 gennaio 1981 di categoria - aveva respinto la domanda del dipendente al pagamento della maggiorazione per lavoro straordinario in una ipotesi in cui la società, esercitando la facoltà prevista dal contratto, aveva attribuito al marittimo riposi compensativi per le ore eccedenti l'orario normale ma non rientranti nell'orario straordinario perché assoggettato al limite massimo di sei ore giornaliere ovvero novanta ore mensili). (V 5320/88, mass n 459972).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 01/01/1981 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)