Sez. 1, Ordinanza n. 766 del 31/03/1978 Cc. (dep. 04/05/1978) Rv. 138842 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - DECORRE DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - SUBORDINATA ALL'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI - TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - DECORRE DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA.*
Allorquando il beneficio della sospensione condizionale della pena venga subordinato altresi ad uno degli obblighi, da intendersi tassativi, previsti dall'art 165 del codice penale, anche il termine per l'adempimento di tale Obbligo deve decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza, perche la 'sospensione della esecuzione della penà presuppone necessariamente una 'sentenza di condanna eseguibilè, e, cioe, definitiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)