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Sez. 6, Sentenza n. 4610 del 22/10/1988 Cc. (dep. 20/12/1988) Rv. 180015 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO - OMESSA INDICAZIONE DEL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO DI PROVVEDERE ALLA FISSAZIONE DEL TERMINE - FATTISPECIE: ILLEGITTIMA CARCERAZIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180015-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SUBORDINAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO - OMESSA INDICAZIONE DEL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO - POTERE-DOVERE DEL GIUDICE DEL MERITO DI PROVVEDERE ALLA FISSAZIONE DEL TERMINE - FATTISPECIE: ILLEGITTIMA CARCERAZIONE.*

Nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato subordinato all'assolvimento di un Obbligo, la indicazione di un termine per l'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio, sicché tale termine, ancorché non espressamente enunziato per mera inavvertenza, deve considerarsi contenuto per implicito nella pronunzia. Ne deriva che, in tale ipotesi, il giudice del merito ha il potere-dovere di riparare a tale Mancanza con un provvedimento che renda esplicita una statuizione già virtualmente contenuta nella sentenza di condanna. (nella specie il pretore, che aveva subordinato la sospensione della pena al pagamento di una provvigionale, omettendo di fissare il termine entro il quale tale pagamento doveva essere eseguito, aveva emesso ordine di carcerazione subito dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La S.C., osservato che il passaggio in giudicato della condanna segna il dies a quo del decorso del termine, ma non anche la data subito dopo la quale l'Obbligo condizionante deve essere assolto, ha annullato il provvedimento impugnato, con rinvio allo stesso giudice perché provveda alla fissazione del termine per l'adempimento dell'Obbligo, ed ha ordinato la carcerazione del condannato). (V mass n 138842; (contra mass n 156000).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)