Sez. 3, Sentenza n. 2572 del 05/12/1970 (Rv. 348925 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE NE DIMORANTE NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - RISPETTO DELLA PROCEDURA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DELLA MANCATA CONOSCENZA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE NE DIMORANTE NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - RISPETTO DELLA PROCEDURA - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - ECCEZIONE DELLA MANCATA CONOSCENZA DI FATTO - IRRILEVANZA.*
In ordine ad una notificazione a persona residente all'estero, una volta adempiute le formalita prescritte dall'art 142 cod proc civ (e, cioe, affissione di copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede, spedizione di altra copia al destinatario per raccomandata postale, consegna di una terza copia al pubblico ministero che ne abbia curata la trasmissione al ministero degli affari esteri per la consegna alla persona cui e diretta), la formalita della notifica deve ritenersi eseguita indipendentemente dall'effettiva cognizione dell'atto da parte dell'interessato. (nella specie, in una esecuzione forzata immobiliare era stata disposta con ordinanza la vendita dell'immobile a distanza di un mese ed era stata disposta la notifica dell'ordinanza stessa all'esecutato, residente a caracas, nelle forme di cui all'art 142 cod proc civ. l'esecutato aveva eccepito che tale ordinanza gli era stata consegnata a distanza di alcuni mesi, sicche egli, di fatto, non era stato posto in grado di evitare la vendita, avvenuta a sua insaputa).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)