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Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 05/04/1978 (Rv. 390949 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE, NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - FORMALITA EX ART 142 COD PROC CIV - CARATTERE COSTITUTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGNA DEL PLICO ALL'EFFETTIVO RECAPITO DEL DESTINATARIO - NECESSITA - OMESSA CONSEGNA O NOTIFICAZIONE AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO REALE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390949-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE DIMORANTE, NE DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA - FORMALITA EX ART 142 COD PROC CIV - CARATTERE COSTITUTIVO - ESCLUSIONE - CONSEGNA DEL PLICO ALL'EFFETTIVO RECAPITO DEL DESTINATARIO - NECESSITA - OMESSA CONSEGNA O NOTIFICAZIONE AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO REALE - NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE.*

Le modalita prescritte dall'art 142 cod proc civ, per la notificazione a persona che abbia residenza, domicilio o dimora all'estero, non configurano una Forma di pubblicita costitutiva di una presunzione legale di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, ma tendono a portare l'atto medesimo concretamente nella sfera di conoscenza o conoscibilita del notificando, attraverso la spedizione a questi di copia in piego raccomandato, rafforzata dalle ulteriori garanzie dell'inoltro di una seconda copia tramite il ministero degli affari esteri e dell'affissione di una terza copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Pertanto, la semplice spedizione per posta di detto plico raccomandato, con il compimento delle altre indicate formalita, non e sufficiente a perfezionare la notificazione, occorrendo, a questo fine, che quel plico venga consegnato all'effettivo recapito del destinatario. Ne consegue che deve negarsi validita alla notificazione se tale consegna non sia avvenuta, ovvero la notificazione sia stata effettuata ad un indirizzo diverso da quello reale. (contra 1170/76, mass n 379849; (contra 2572/70, mass n 348925).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)