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Sez. 2, Sentenza n. 123 del 08/01/1980 (Rv. 403508 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - CONSEGNA ANTICIPATA DELLA COSA - OGGETTO DEL COSIDDETTO 'PRECARIÒ - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403508-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - CONSEGNA ANTICIPATA DELLA COSA - OGGETTO DEL COSIDDETTO 'PRECARIÒ - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

La consegna anticipata della cosa promessa in vendita, oltre ad avere una funzione puramente anticipatrice degli effetti del contratto definitivo, puo costituire anche oggetto di un particolare negozio con una causa ed un contenuto economico propri (cosiddetto 'precariò), qualora venga assunto dal promissario un Onere aggiuntivo nel ricevere la consegna anticipata del bene (nella specie l'Onere di corrispondere quote condominiali) e la restituzione della cosa stessa sia espressamente prevista come sanzione del mancato o ritardato assolvimento dell'Onere predetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)