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Sez. 2, Sentenza n. 2615 del 27/04/1982 (Rv. 420467 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - OSTACOLI - PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROMESSA DI VENDITA.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420467-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - OSTACOLI - PRINCIPIO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROMESSA DI VENDITA.*

Il "principio di esecuzione" del contratto - che l'art. 1373, primo comma, cod. civ. considera ostativo all'Esercizio della facoltà di recesso attribuita ad uno dei contraenti - deve ravvisarsi nella consegna della cosa promessa in vendita in tempo posteriore alla stipulazione del preliminare, ancorché non prevista in contratto, e nel rilascio contestuale a detta stipulazione, in funzione del pattuito anticipato adempimento della prestazione del prezzo, di cambiali con scadenza fissata in momenti successivi alla stipulazione stessa, trattandosi di comportamenti di attuazione del contratto preliminare. (V 123/80, mass n 403508; (V 6507/79, mass n 403255).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)