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Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014 (Rv. 629885 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Tariffe - Determinazione - Delibera comunale - Carattere - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629885-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 68 lett. G CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)