Sez. 5, Sentenza n. 22804 del 23/10/2006 (Rv. 595463 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Tariffe - Determinazione - Delibera comunale - Carattere - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile "ex post" - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli artt. 62 e 63, non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di motivazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 63, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)