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Sez. 1, Sentenza n. 4605 del 03/11/1989 (Rv. 464052 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - MAGGIORI SOMME RICONOSCIUTE ALL'ESPROPRIATO IN ESITO AL GIUDIZIO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AL VERSAMENTO DELLE STESSE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIOLAZIONE DA PARTE DELL'AGO DEI LIMITI INTERNI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI EX ART. 4 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464052-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - MAGGIORI SOMME RICONOSCIUTE ALL'ESPROPRIATO IN ESITO AL GIUDIZIO - CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE AL VERSAMENTO DELLE STESSE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - VIOLAZIONE DA PARTE DELL'AGO DEI LIMITI INTERNI DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI EX ART. 4 LEGGE N. 2359 DEL 1865 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema d'indennità di espropriazione, il principio, secondo il quale, con riguardo alle maggiori somme riconosciute all'espropriato in esito al giudizio di opposizione alla stima, deve essere pronunciata condanna dell'amministrazione espropriante al versamento presso la cassa depositi e prestiti (artt. 30, 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359), non implica violazione dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario, posti dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, poiché quella pronuncia, inerente ad Atti meramente esecutivi, non interferisce su poteri discrezionali dell'amministrazione medesima. (V 3545/88, mass n 458867).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)