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Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 27/06/1983 (Rv. 429313 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429313-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE - EFFETTI.*

La vendita di cosa parzialmente altrui ha effetti obbligatori soltanto per la quota relativa a diritti altrui, mentre per la parte soggetta al potere di disposizione dell'alienante produce immediati effetti traslativi, salvo che l'acquirente non faccia valere i diversi diritti conferitigli dall'art. 1480 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)