Sez. 1, Sentenza n. 4405 del 27/06/1983 (Rv. 429313 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE - EFFETTI.*
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE - EFFETTI.*
La vendita di cosa parzialmente altrui ha effetti obbligatori soltanto per la quota relativa a diritti altrui, mentre per la parte soggetta al potere di disposizione dell'alienante produce immediati effetti traslativi, salvo che l'acquirente non faccia valere i diversi diritti conferitigli dall'art. 1480 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1478, Cod. Civ. art. 1480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)